mercoledì 18 gennaio 2023

5. Opzione donna (comma 292)

Il comma 292 inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 16 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. 26/2019, prevedendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato cd. opzione donna, con requisiti da perfezionare entro il 31.12.2022, ma solo alle lavoratrici: a) che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 3, comma 3), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della n. 296/2006. Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta (35 anni) ma cambia il requisito dell’età. Le lavoratrici caregivers e invalide almeno al 74% di cui alle lettere a) e b) possono accedere al trattamento pensionistico con la maturazione, entro il 31.12.2022, di 35 anni di contribuzione e l’età anagrafica di almeno: • • 60 anni se senza figli; • • 59 anni se con 1 figlio; • • 58 anni se con almeno 2 figli. Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi di cui alla lettera c), invece, devono aver perfezionato, entro il 31.12.2022, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli. Non è più prevista la differenziazione dell’età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome. Restano invece confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nell’anno 2022 possono accedere al pensionamento, rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre del 2023, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023. Per la modalità di presentazione delle domande e le relative istruzioni del comparto scuola siamo in attesa delle indicazioni da parte del Ministero competente. Nulla viene specificato in merito ai casi di perdita della condizione di beneficiaria (es. a seguito di revisione sanitaria l’invalidità scende sotto il 74%), attendiamo quindi le circolari applicative dell’INPS. 10 Ricordiamo che per le iscritte all’AGO e alle forme sostitutive, nella determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini del diritto non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI. Si rammenta che le lavoratrici che accedono a questo pensionamento possono chiedere – con domanda contestuale - che l’onere di riscatto dei periodi da valutare con il sistema della riserva matematica sia determinato secondo il criterio del calcolo “a percentuale” (onere effettuato quindi con il criterio “contributivo” anziché “retributivo”). Per i riscatti dei periodi dei corsi universitari di studio è possibile richiedere anche il calcolo dell’onere a percentuale “agevolato”. Infine, le lavoratrici che hanno maturato i previgenti requisiti (35 anni di contributi e 58/59 anni di età rispettivamente per dipendenti e autonome) entro il 31 dicembre 2021, possono accedere al trattamento pensionistico anche dopo l’apertura della finestra.

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