mercoledì 18 gennaio 2023

Pensione anticipata flessibile cd. “quota 103” (commi da 283 a 285)

Il comma 283 inserisce l’art. 14.1 - “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile” - nel decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.26/2019. La norma prevede l’introduzione, in via sperimentale per l’anno 2023, della “pensione anticipata flessibile” (cd. Quota 103), che si consegue con un’età anagrafica di almeno 62 anni e con un’anzianità contributiva di almeno 41 anni da perfezionare entro il 31.12.2023. Si tratta di un’ulteriore possibilità sperimentale di pensionamento anticipato che si aggiunge a “quota 100” (62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2021) e “quota 102” (64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31.12.2022). Come già previsto per “quota 100 e 102”, il diritto alla “pensione anticipata flessibile”, maturato entro il 31.12.2023, può essere esercitato anche successivamente a tale data, dopo l’apertura della c.d. finestra. Sono destinatari della norma, in linea con le citate misure, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 335/1995). Viene, inoltre, confermata l’esclusione del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza, in quanto destinatario della specifica disciplina. 5 A differenza delle altre tipologie di pensionamento anticipato, la norma introduce un limite massimo erogabile dell’importo di pensione mensile, che non potrà superare cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, relativamente alle mensilità di anticipo di tale pensionamento rispetto al momento del raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (art. 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011). Riteniamo che, per l’anno 2023, il limite massimo erogabile dell’importo di pensione sia pari a euro 2.818,70 lordi mensili, prendendo a riferimento l’importo provvisorio del trattamento minimo di euro 563,74 mensili, comunicato dall’Inps con la circolare n. 135/2022. Salvo successivo ricalcolo in base al valore definitivo dell’importo del trattamento minimo. Ai fini della decorrenza della “pensione anticipata flessibile” continua ad operare il regime delle finestre mobili, che sono diversificate a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della gestione previdenziale che liquida il trattamento pensionistico. Pertanto, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che maturano i citati requisiti anagrafici e contributivi, entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 in poi, conseguono il diritto alla decorrenza del pensionamento anticipato “trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”. Inoltre, al comma 6, dell’articolo 14.1, si ribadisce la specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, di conseguenza ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, si applicano le seguenti disposizioni: • • le lavoratrici e i lavoratori che maturano i citati requisiti, entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; coloro che maturano dal 1° gennaio 2023 possono accedere al trattamento pensionistico “trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti stessi” e comunque non prima del 1° agosto 2023; • • la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi; • • non possono essere collocati a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età al compimento dei 65 anni, qualora abbiano perfezionato i requisiti per l’accesso a “pensione anticipata flessibile”. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento. Il requisito contributivo richiesto per la pensione cd. “quota 103” può essere perfezionato, a domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’art. 14.1, tutti e per intero i periodi assicurativi, non coincidenti, versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS. Tale facoltà è preclusa in caso di titolarità di una pensione diretta a carico di una delle citate gestioni. Ricordiamo che il regime delle decorrenze si applica anche ai trattamenti in cumulo. Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso altre gestioni, il diritto alla prima decorrenza utile si consegue trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2023. Così come previsto per le altre tipologie sperimentali di pensionamento anticipato, “quota 100 e 102”, anche questa pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. A tal proposito, vi segnaliamo che il divieto di cumulo è stato dichiarato legittimo dalla sentenza n. 234/2022 della Corte costituzionale.

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