giovedì 27 marzo 2014

FERIE E ROL

L’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.
Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie non è privo di vincoli, è infatti tenuto a: tenere conto degli interessi del lavoratore (art.2109 c.c.);

• comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con qualche preavviso che, secondo correttezza e buona fede, è utile a consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso

• rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente (art.2109 c.c. e Corte Cost. 19/12/90, n. 543).

• Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:

• non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;

• non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.

Al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda.

Non sussiste un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio periodo di ferie. Pertanto, è giustificato il comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del CCNL ed in presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale.

Nel caso in cui il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia, che in ogni caso sarebbe nulla per il contrasto con norme imperative (art. 36 Costituzione e art. 2109 c.c.), e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Auto-assegnazione

L’inerzia del datore di lavoro non giustifica l’auto-assegnazione delle ferie da parte del lavoratore, ciò contrastando con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività tecnico produttiva dell’impresa: il dipendente, pertanto, non può contro l’espresso rifiuto del datore di lavoro, assentarsi, a titolo di ferie in un periodo da lui scelto arbitrariamente, che non coincida con quello stabilito dall’imprenditore e concordato con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure preventivamente stabilito all’inizio dell’anno.

Il lavoratore invece deve limitarsi a ricorrere agli organi di rappresentanza interna, all’autorità di vigilanza o al giudice, anche con procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e/o in applicazione analogica dell’art. 1183, comma 2, c.c..

Termini per il godimento delle ferie

Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita alle specifiche categorie, il periodo minimo annuale legale di ferie retributive va goduto:

• per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione;

• per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (art. 10, comma 1, c., D.Lgs. n. 66/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 213/2004). Nell’ipotesi in cui la contrattazione stabilisca termini meno ampi per la fruizione di tale periodo, il superamento di questi ultimi, quando sia comunque rispettoso del termine dei 18 mesi, determinerà una violazione esclusivamente contrattuale.

La violazione di dette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa che va da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo ci si riferisce la violazione (D.Lgs. n. 66/2003).

Divieto di monetizzazione delle ferie Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire l'esaurimento delle ferie pregresse, non essendo ammissibile la monetizzabilità del diritto, a meno che la concessione non risulti eccessivamente onerosa. (Corte d'Appello Milano, Est. Ruiz, in D&L 2002, 115, con nota di Rossana Martignoni, "Ferie pregresse e successione tra aziende sanitarie")


ROL

La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto di fonte contrattuale, che consente al lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa senza vedere modificata la propria retribuzione.

Solitamente, tale riduzione viene realizzata tramite la concessione di permessi orari che possono arrivare anche alla concorrenza di uno o più giorni lavorativi.

Il godimento dei “ROL” può avvenire sia individualmente che collettivamente: l’utilizzazione collettiva è intesa come vera e propria riduzione dell’orario di lavoro annuale, su base giornaliera o settimanale a seconda dei casi e dei settori, che interessa la generalità dei lavoratori.

A tale proposito si veda ad esempio l’art. 140 CCNL Terziario: tale articolo prevede la concessione “di gruppi di 4 o 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite”, ovvero la fruizione di permessi ROL “per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti” e per complessive 72 ore annuali per le aziende con più di 15 dipendenti

i permessi per riduzione di orari di lavoro si maturano in ragione di ratei mensili, con modalità identiche a quelle previste per le ferie;

il datore di lavoro non è obbligato a concedere i “ROL” prima che il lavoratore ne abbia maturato il relativo diritto, salvo che non si tratti di utilizzazione collettiva;

• l’assenza andrà registrata sul libro paga con specifica indicazione della sua natura;

• in caso di mancata fruizione in un determinato lasso di tempo (generalmente entro la fine dell’anno di riferimento), è prevista l’apposita erogazione di una indennità corrispondente di identico valore economico, calcolata sulla base delle retribuzioni in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione.

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