giovedì 27 marzo 2014
CAPO II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno CCNL
Art. 136 Norme generali lavoro straordinario
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato
dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni
d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da
chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi
e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66.
Art. 137 Maggiorazione lavoro straordinario
Ai sensi della vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle
eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 118 del presente contratto, verranno retribuite
con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da
calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni
festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro
straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195,
tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del
periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello
in cui il lavoro è stato prestato.
Art. 139 Lavoro ordinario notturno
A decorrere dall’1/1/1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle
effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della
retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%.
La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti
aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di
cui all’art. 195.
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