lunedì 28 settembre 2015

Se il luogo di lavoro non è fisso o abituale, il tempo occorrente al lavoratore per spostarsi ogni giorno tra il proprio domicilio e il cliente va compreso nell’orario di lavoro.

Corte di giustizia UE, sentenza 10 settembre 2015 in causa n. C-266/14 - -

Se il luogo di lavoro non è fisso o abituale, il tempo occorrente al lavoratore per spostarsi ogni giorno tra il proprio domicilio e il cliente va compreso nell’orario di lavoro.

La questione era sorta in Spagna nell’ambito di una causa relativa a un’impresa di istallazione nel territorio nazionale di impianti di sicurezza presso privati, imprese etc., la quale aveva soppresso tutte le proprie sedi periferiche e aveva munito i propri dipendenti che si recavano quotidianamente presso i clienti della zona a ciascuno di loro assegnata di un auto di servizio e di un telefono cellulare munito di una serie di applicazioni che consentivano il contatto continuo con la sede centrale. In giudizio, l’impresa aveva sostenuto che il tempo occorrente al dipendente per il percorso casa-cliente nell’ambito del territorio assegnato non rientra nell’orario di lavoro e non va pertanto retribuito. La Corte, pur dando per scontato che non contrasta con la direttiva comunitaria sull’organizzazione dell’orario di lavoro l’esclusione da questo del tempo per il percorso casa-lavoro, individua un’eccezione nel caso in cui il posto di lavoro fisso e abituale non esista e il dipendente sia quotidianamente costretto, per lavorare, a recarsi in posti sempre diversi presso clienti che distano dalla propria abitazione anche numerose decine di chilometri. E ciò a garanzia del diritto al riposo, per ragioni di sicurezza e di salute del lavoratore.

La RSU RICOH ITALIA discuterà degli effetti della sentenza con l'azienda, in fase di rinnovo contrattuale.

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