mercoledì 7 gennaio 2015

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO INTRODOTTE DALLA LEGGE 190 / 29 DICEMBRE 2014 (legge di stabilità)

Incentivo all’assunzione a tempo indeterminato.

Allo scopo di incentivare l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato presso datori di lavoro privati, escluso il settore agricolo, è prevista, a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2015, la totale decontribuzione INPS per i 36 mesi successivi l’assunzione, fino al limite massimo di 8.060€/anno, ferme restando le relative prestazioni pensionistiche. L’esonero, che non comprende il contributo INAIL, non spetta nel caso di assunzione di apprendisti e per i contratti di lavoro domestico e nemmeno nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro riguardi lavoratori che, nel semestre precedente l’assunzione, siano già stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. L’incentivo non spetta altresì nel caso in cui lo stesso beneficio sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione e tempo indeterminato.
L’esonero dal pagamento dei contributi INPS non spetta qualora i lavoratori abbiano in essere, nel trimestre precedente l’assunzione, un contratto di lavoro tempo indeterminato presso datori di lavoro controllati o collegati, anche per interposta persona, a società di cui al medesimo soggetto.

Anticipo del TFR nella retribuzione ordinaria mensile .

A partire dal 1 marzo 2015, i lavoratori del settore privato, dipendenti da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, possono percepire, mediante richiesta da parte degli interessati, la quota maturanda del TFR all’interno della retribuzione mensile.
La richiesta, qualora esercitata volontariamente dai lavoratori, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 ed è assoggettata alla fiscalità ordinaria.
Sono esclusi da questa disposizione i lavoratori domestici, i dipendenti del settore agricolo e i dipendenti da aziende sottoposti a procedura concorsuale.

Assegno a sostegno della natalità

E’ previsto un assegno a sostegno della natalità o dell’adozione, qualora la nascita o l’adozione stessa sia avvenuta nel periodo 1 gennaio 2015 – 31dicembre 2017.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è pari a 960€ per ciascuno anno, da erogarsi mensilmente fino al compimento di tre anni di età del bambino o dall’ingresso dell’adottato nel nucleo familiare.
Per poter accede all’assegno, la condizione economica del nucleo familiare cui appartiene il genitore non deve superare il valore ISEE di 25.000/anno.
Qualora tale reddito non superi i 7.000€/anno, l’importo dell’assegno è raddoppiato.

Esclusioni e rinvii

Ulteriori norme sono in corso di esame parlamentare e di pubblicazione, come i primi due decreti in applicazione della Legge 183 del 10 dicembre 2014, e cioè:
- decreto legislativo in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (sebbene gli sgravi siano già vigenti a partire dalle assunzioni che decorrono dal 1 gennaio 2015);
- disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI – ASDI – Dis.Coll)
- decreto mille proroghe.

Le norme attualmente vigenti e le disposizioni finanziarie, anche transitorie, in discussione, non prevedono alcun finanziamento a favore dell’incremento dell’indennità per i titolari di contratti di Solidarietà, che torna ad essere pari al 60% -senza massimale – a decorrere dal 1 gennaio 2015, anche per i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente. Al momento non è previsto alcun FInanziamento a favore dei contratti di solidarietà stipulati presso imprese non destinatarie della CIGS (contratti di solidarietà di tipo B).

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