lunedì 8 aprile 2013

CONGEDO OBBLIGATORIO E CONGEDO FACOLTATIVO PER IL PADRE

CONGEDO OBBLIGATORIO E CONGEDO FACOLTATIVO PER IL PADRE

Con la Circolare n. 40 del 14 marzo 2013, l'Inps ha fornito le istruzioni sul “diritto del padre al
congedo obbligatorio e al congedo facoltativo” introdotto dalla legge n. 92/2012.

FONTI
Art. 4, comma 24, lettera a) legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (c.d. riforma del mercato del lavoro).
Decreto 22 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013 , n. 37, Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

QUADRO NORMATIVO
La legge ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2013-2014-2015, misure di sostegno alla
genitorialità, con l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.In particolare la legge istituisce per il padre, lavoratore dipendente:

- un congedo obbligatorio (1 giorno)
- un congedo facoltativo (1/2 giorni), alternativo al congedo di maternità della madre.
Con il Decreto del 22 dicembre 2012 sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo
di tali congedi.

AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1 ° gennaio
2013, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni
nei casi di parto plurimo.Entrambi i congedi sono fruibili entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio (anche in caso di parto prematuro).
Entrambi i congedi spettano anche al padre adottivo o affidatario. In queste fattispecie, il termine
del 5° mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione
nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

CONGEDO OBBLIGATORIO
Il congedo obbligatorio, della durata di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro 5 mesi di vita del figlio.
Il congedo del padre si configura come un diritto autonomo, pertanto è aggiuntivo a quello della
madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità
ex art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001.

CONGEDO FACOLTATIVO
La fruizione del congedo facoltativo, della durata di uno o due giorni, entro i primi 5 mesi di vita
del figlio, è condizionata dalla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni
del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post
partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.In ogni caso, il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Si precisa che il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale
del congedo di maternità. Il dettato normativo configura questa fattispecie non come un diritto autonomo bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Entrambi i Congedi sono indennizzati al 100% della retribuzione a carico dell’INPS ed accreditati
figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve:

- comunicare forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un
anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della
data presunta del parto.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo:
- il padre lavoratore deve allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del
congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal
padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità;
- uno dei due genitori presenta la predetta dichiarazione al datore di lavoro della madre.

COMPATIBILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
Entrambi i congedi sono fruibili:
- in costanza di rapporto di lavoro;
- durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI;
- durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a
carico della cassa integrazione guadagni.
Come per il congedo di maternità, in tali periodi è prevalente l’indennità per la fruizione del
congedo di paternità (obbligatorio o facoltativo).
In entrambi i Congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF)

Allegati:
- D.M. del 22.12.2012 – GU del n. 37 del 13-2-2013

Nessun commento: