lunedì 11 ottobre 2010

Art. 167 - Missioni CCNL TERZIARIO

Art. 167 - Missioni
L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse
dell’azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195; qualora non
vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà
quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali.
In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il
datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento
uniforme per tutto il personale.
Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.

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