martedì 23 giugno 2026

ORDINANZA N. 484 DEL 9 GIUGNO 2026 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche

È stata firmata dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: “attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”. L’ordinanza, in vigore dalle 00.01 del 10 giugno e fino al 23 settembre 2026, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12, segnali un livello di rischio "alto". Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Province Autonome, tra cui la Lombardia. Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste. Il provvedimento contiene anche la raccomandazione rivolta ai Comuni affinché valutino, previa verifica della situazione contingente, deroghe temporanee ai regolamenti in materia di contenimento delle emissioni acustiche per consentire lo svolgimento delle attività lavorative nelle ore più fresche della giornata. La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi. Cosa si intende per "esposizione prolungata al sole"?
Per "esposizione prolungata al sole" si intende lo svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00.
Cosa si intende per "cantieri edili all’aperto"?
Si intendono i lavori edili previsti dall'Allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra essi rientrano, a mero titolo esemplificativo, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione di opere edilizie, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, che, come tali, si svolgono all’aperto con conseguente esposizione prolungata al sole.
Quando scatta il potenziale ‘rischio alto’ e quindi l’applicazione dell’ordinanza regionale?
Si deve rimanere aggiornati e consultare il sito Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta- mappa/sole-attivita-fisica-alta/), e, più specificatamente, il sito https://app.worklimate.it/ordinanza- caldo-lavoro, inserendo il nome della località in cui viene svolta l’attività lavorativa. In tal modo si potrà verificare se il territorio del Comune in cui viene esercitata l’attività lavorativa è soggetto per quel giorno all’applicazione o meno dell’ordinanza.
Il Comune è tenuto a dare adeguata evidenza della propria “Previsione del rischio caldo”? Attraverso quali strumenti?
Le Amministrazioni comunali potranno valutare le modalità migliori per rendere un opportuno servizio informativo ai propri cittadini. A mero titolo esemplificativo, potranno valutare di inserire sul proprio portale istituzionale internet, un link al predetto sito Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), e, più specificatamente, al sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.
Quali sono gli interventi di pubblica utilità di cui al secondo punto dell’Ordinanza regionale?
Si può considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per il quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico; in relazione alla fattispecie in questione, stante il contesto alla base dell’ordinanza regionale e la primaria necessità di tutelare la vita e l’incolumità dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.
Cosa si intende per “idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle linee di indirizzo”?
A norma del D.lgs. 81/08, la tutela del lavoratore si attua attraverso la predisposizione di adeguate ed idonee misure tecniche, organizzative e procedurali. A titolo esemplificativo, la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro è misura organizzativa; la fornitura di abbigliamento/indumenti e dispositivi di protezione individuale è misura tecnica/procedurale; informare circa il rischio di esposizione è misura generale.
L
’ordinanza supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri? L’ordinanza non supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali ma raccomanda ai Comuni di valutare l'opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.

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