martedì 7 aprile 2026

Dal 7 Aprile 2026 nuove regole sullo SW.

La legge di riferimento è la 34 del 2026, che interviene su un obbligo peraltro già previsto dalla legge 81 del 2017 all'articolo 22: il datore di lavoro deve fornire al dipendente una informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali.
In base alla Legge n. 34 del 2026 (entrata in vigore il 7 aprile 2026), se l'informativa sulla sicurezza è già inserita nell'accordo individuale, è comunque necessario prestare attenzione alla distinzione tra i due documenti per evitare pesanti sanzioni.
Ecco cosa cambia se i contenuti sono già presenti nell'accordo:
• Autonomia del documento: Sebbene l'accordo individuale (previsto dall'art. 18 della Legge 81/2017) debba regolare le modalità di esecuzione del lavoro agile, la Legge 34/2026 ha reso l'informativa scritta sulla sicurezza (ex art. 22) un obbligo perentorio e autonomo. • Consegna e Cadenza: Anche se i rischi sono segnalati nell'accordo iniziale, resta l'obbligo di consegnare l'informativa al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale. Se l'accordo è "statico", non assolve al requisito dell'aggiornamento periodico richiesto dalla nuova norma. • Sanzioni penali: La novità più rilevante della Legge 34/2026 è l'introduzione di sanzioni severe per la mancata consegna dell'informativa: si rischia l'arresto da due a quattro mesi o un'ammenda fino a circa 7.500 euro. • Pertanto, limitarsi alla clausola nell'accordo senza una formale e periodica consegna del documento informativo separato (o aggiornato) espone il datore di lavoro a rischi legali. • Tracciabilità: La nuova legge richiede una maggiore prova dell'avvenuta ricezione. È consigliabile che l'informativa sia un allegato specifico o un documento distinto, debitamente sottoscritto o inviato tramite sistemi tracciabili, per dimostrare l'adempimento annuale.

Nessun commento: