mercoledì 19 ottobre 2022

OGGETTO: Indennità una tantum pari a 150 euro. Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Segnaliamo che l’INPS ha pubblicato la circolare numero 116 del 27 ottobre nella quale fornisce le istruzioni per l’erogazione in busta paga dell’indennità una tantum di 150 euro prevista dal decreto numero 144/2022 “Aiuti ter”. La differenza principale rispetto alla indennità di 200 euro erogata con la mensilità di luglio 2022, oltre all’importo, ridotto, risiede nel limite massimo di retribuzione imponibile previdenziale che dà diritto alla prestazione, pari a 1.538 euro nella mensilità di novembre 2022. L’indennità spetta a tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, compresi quanti siano interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS, e con l’esclusione dei soli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori domestici per i quali manca l’istituto della compensazione, e che la riceveranno direttamente dall’INPS in presenza dei relativi requisiti. Allo stesso modo i lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, in assenza di una busta paga nel mese di novembre, potranno fare richiesta all’INPS in maniera analoga a quanto accaduto per l’indennità 200 euro, non appena perverranno le indicazioni dell’Istituto. L’unico adempimento necessario per l’accredito dell’indennità in busta paga è la consegna al datore di lavoro dell’autocertificazione nella quale il lavoratore dichiara di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022. Ovvero di non essere titolare di pensione né di percepire il Reddito di cittadinanza, condizioni in cui è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum.

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