martedì 31 maggio 2022

Conversione in legge DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Proroga termini sul lavoro agile

Lavoratori in condizioni di fragilità (comma 1 bis articolo 10): · proroga al 30 giugno 2022 quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di equiparazione al ricovero ospedaliero per lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 la cui attività non può essere resa in modalità agile; · proroga al 30 giugno 2022 delle misure in materia di lavoro agile per i soggetti cosiddetti fragili di cui all'articolo 26, comma 2-bis,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto; Genitori con figli minori (comma 2 articolo 10 allegato B): · proroga al 31 luglio 2022 della disposizione di cui agli articoli 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul diritto di rendere la prestazione in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell' attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa; Lavoro agile per genitori di figli con disabilita' (comma 5 quinquies articolo 10): · proroga al 30 giugno 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, concernenti la disciplina sul diritto a svolgere la prestazione in modalità agile per i i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività'lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica; Proroga regime semplificato (comma 2 articolo 10): · proroga al 31 agosto 2022 delle disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 concernenti il contenuto degli obblighi di comunicazione e gli accordi individuali.

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