mercoledì 19 gennaio 2022

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 1/2022, con il quale a partire dal 1° febbraio 2022 viene previsto un obbligo vaccinale generalizzato per i cittadini che hanno compiuto i 50 anni di età (o che li compiono in data successiva all'8 gennaio 2022) nonché, a far data dal 15 febbraio 2022, il correlato obbligo per i lavoratori con almeno 50 anni di età di possedere il cd. green pass rafforzato per poter accedere ai luoghi di lavoro. Il decreto introduce inoltre sanzioni amministrative in caso di violazione dell'obbligo vaccinale ed estende i servizi e le attività ai quali solo i possessori di certificazione verde possono avere accesso. Le disposizioni contenute nel DL 1/2022 sono entrate in vigore dall'8 gennaio 2022 e avranno efficacia sino al 15 giugno 2022, salvo successive proroghe. Obbligo vaccinale Per ciò che concerne l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti i cittadini di età pari o superiore a 50 anni, il decreto specifica che si riterrà assolto tale obbligo con: a) l'avvio del ciclo vaccinale primario entro la data del 1° febbraio 2022; b) l'effettuazione entro il 1° febbraio 2022 della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per quanti avessero già avuta somministrata la prima dose; c) la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19. Ne rimarranno esenti coloro ai quali verrà accertato un pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, secondo criteri che saranno definiti con circolare del Ministero della Salute. In questi casi la vaccinazione potrà pertanto essere omessa o differita ed il datore di lavoro dovrà adibire i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2. Green pass rafforzato per l’accesso al luogo di lavoro Con specifico riguardo all'obbligo per i lavoratori con almeno 50 di età di possedere il green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro, decorrente dal 15 febbraio, il DL 1/2022 precisa che lo stesso si applica: i. a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato; ii. tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario; iii. il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001; www.wikilabour.it Pag. 2 di 2 iv. il personale delle Autorità amministrative indipendenti, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale; v. tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i datori di lavoro e le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione; vi. i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché i magistrati onorari e i giudici popolari. Il decreto estende l'obbligo anche ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre ne esonera i testimoni e le parti del processo. I lavoratori prima elencati, soggetti all'obbligo vaccinale, se comunicheranno di non essere in possesso della relativa certificazione verde o ne risulteranno comunque privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro a seguito di controllo, verranno considerati assenti ingiustificati ed in quanto tali sospesi dall'attività lavorativa senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione non produrrà conseguenze disciplinari ed i lavoratori sospesi avranno in ogni caso diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il DL n. 1/2022 stabilisce che il datore di lavoro - qualunque sia il numero dei suoi occupati, a differenza del DL n. 52/2021, che limitava la disposizione alle sole imprese con meno di 15 dipendenti - potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato eventualmente stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

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