venerdì 24 settembre 2021
Commento al decreto green pass art.3
Nel settore privato l’obbligo del green pass ai fini dell’accesso nei luoghi di
lavoro è per tutti coloro che svolgono una attività. Vale anche per i soggetti esterni che
svolgono nei luoghi di lavoro privato attività di formazione, volontariato o attività
lavorativa.
Anche in questo caso l’obbligo non vale per i soggetti esenti.
Anche in questo caso sono i datori di lavoro che devono verificare il rispetto delle
prescrizioni.
Per i lavoratori che svolgono la propria attività sulla base di contratti esterni, la verifica
della certificazione compete sia al proprio datore di lavoro sia al datore di lavoro della
sede in cui si svolge la prestazione.
I lavoratori che comunicano di non essere in possesso di green pass o che ne sono privi
all’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.
L’assenza ingiustificata dura fino alla presentazione del certificato e comunque non
oltre il 31/12/21.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la norma sembra indicare che dopo il quinto giorno
di assenza ingiustificata il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata
corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione, comunque per un
periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31
dicembre 2021.
Questo significa che il lavoratore “titolare del posto di lavoro”, pur presentando la
documentazione che attesta la possibilità di riprendere l’attività lavorativa, può essere
lasciato in sospensione per la durata del contratto della sua sostituzione.
Anche per i lavoratori privati se c’è accesso in violazione degli obblighi scatta la
sanzione e le conseguenze disciplinari secondo le discipline di settore.
Anche per i lavoratori privati valgono le considerazioni espresse a margine della lettura
dell’art 1.
Il capoverso più controverso inerente questo articolo sull’ambito di lavoro privato
riguarda le aziende finora 15 dipendenti.
Se infatti è comprensibile che possano essere agevolate le ipotesi di sostituzione di
personale momentaneamente assente per assenza di certificazioni, appare francamente
inaccettabile pensare che una volta ottenuta la certificazione il lavoratore possa
continuare a rimanere in sospensione. Il lavoratore una volta in possesso della
certificazione potrebbe dichiarare la propria disponibilità al lavoro ed avere quanto
meno diritto alla retribuzione.
È poi scritta molto male la parte relativamente al tema della successione dei rinnovi dei
contratti dei lavoratori assunti in sostituzione. Se, come appare da alcune prime letture,
qualcuno lo interpretasse addirittura come la possibilità di licenziare i lavoratori
sostituiti dopo la successione di possibili rinnovi, sarebbe assolutamente inaccettabile,
oltre che non coerente con le previsioni generali riferite a tutti i lavoratori.
In ogni caso questa è una previsione da chiarire, modificandola.
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