lunedì 15 marzo 2021

PROROGA DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ – 10 GIORNI.

PROROGA DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITA’ – 10 GIORNI. Con Circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, l’Inps ha dato attuazione all’estensione a 10 giorni del congedo obbligatorio di paternità prevista dalla Legge di Bilancio 2021. Di cosa si tratta. E’ un permesso obbligatorio di 10 giorni lavorativi che deve essere fruito dal padre, anche in modo frazionato, entro i primi 5 mesi di vita del figlio o nei primi 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia (nel caso di adozione nazionale) o dall’ingresso del minore in Italia (nel caso di affidamento internazionale). Per le nascite-adozioni-affidamenti avvenuti nel 2021 (1 gennaio- 31 dicembre) la durata è di 10 giorni mentre per quelli occorsi nel 2020 è di 7 giorni, come stabilito dalla precedente Legge di Bilancio. E’ stata altresì confermata la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo previo accordo con la madre e in sua sostituzione durante l’astensione obbligatoria della stessa. A chi spetta e quanto spetta. Ne possono beneficiare i padri lavoratori dipendenti. Per i giorni di congedo (obbligatorio e facoltativo) è dovuta una indennità giornaliera a carico dell’Inps – anticipata dal datore di lavoro – pari al 100% della retribuzione con contribuzione figurativa. Come farne richiesta. Occorre comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro quando si intende fruire dei giorni di permesso con un preavviso di almeno 15 giorni (nel caso della richiesta in occasione della nascita del figlio, ai fini del preavviso, si tiene conto della data presunta). Per il congedo facoltativo va allegata la dichiarazione della madre di rinuncia al giorno di congedo di maternità. Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito. Entrambi i congedi – obbligatorio e facoltativo – possono essere richiesti durante la Naspi (con richiesta di pagamento diretto all’Inps) o i periodi di cassa integrazione. Le prestazioni non sono cumulabili, con prevalenza dell’indennità economica prevista per i congedi rispetto all’Indennità Naspi e all’integrazione salariale. Il congedo obbligatorio è stato esteso anche al caso di “morte perinatale”, periodo che va dall’inizio della 28° settimana di gravidanza ai primi 10 giorni di vita, compreso il giorno della nascita. Pertanto il congedo può essere fruito, sempre nei successivi 5 mesi dalla nascita, anche nei seguenti casi: 1) figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso); 2) decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso. Dalla tutela restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

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