LEGITTIMO NON EFFETTUARE PRESTAZIONE IN CASO PERICOLO PER SALUTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 gennaio 2016 n. 836, ha ribadito che la mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione.
Il caso specifico riguarda dei lavoratori, addetti all'assemblaggio delle portiere delle auto, che, a causa della ripetuta caduta di diverse portiere, si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l'azienda automobilistica non avesse adempiuto gli obblighi in materia di sicurezza.
Dopo i primi interventi urgenti di riparazione, gli operai erano tornati al lavoro, ma l’azienda aveva addebitato loro la retribuzione corrispondente al fermo di un'ora e 45 minuti, qualificando il rifiuto della prestazione come sciopero.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta dei lavoratori, la Corte di Appello condannava la società a pagare le somme indebitamente trattenute.
L’azienda ricorreva Cassazione.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda affermando “che il datore di lavoro è obbligato ai sensi dell'art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”.
In caso di violazione di tale obbligo non solo è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore di lavoro. (vedi sentenza allegata)
Ricordo inoltre che sull’argomento l’art 19 co.1 lett. e) del Dlgvo 81/08 vieta espressamente al preposto di richiedere al lavoratore di riprendere l’attività in cui persista un pericolo grave ed immediato
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