Il datore di lavoro deve consentire la difesa orale del lavoratore, anche se richiesta oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare, ma ricevuta prima dell’adozione della sanzione.
Secondo la Corte, infatti, in tema di procedimento disciplinare, il termine di cinque giorni per l’esercizio di difesa del lavoratore non è di decadenza, ma segna unicamente il momento a partire dal quale il datore di lavoro può esercitare il potere di irrogare la sanzione; per cui se le giustificazioni - scritte o orali che siano – sono tardive, ma il datore di lavoro non abbia ancora adottato la sanzione, deve comunque tenerne conto.
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