lunedì 29 settembre 2014

I LAVORATORI E LAVORATRICI CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA SUPERIORE AL 50% POSSONO USUFRUIRE DI UN CONGEDO RETRIBUITO PER CURE DI 30 GIORNI ALL’ANNO

I LAVORATORI E LAVORATRICI CON RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA
SUPERIORE AL 50% POSSONO USUFRUIRE DI UN CONGEDO RETRIBUITO PER CURE DI 30 GIORNI ALL’ANNO

IL DECRETO LEGISLATIVO - 18/07/2011 , n. 119 - Gazzetta Uff. 27/07/2011 , n.173 HA MODIFICATO ALCUNI ASPETTI RELATIVI A CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.

In particolare ha previsto all’art.7 del Dlgvo 119/2011:
• La possibilità di avere 30 giorni di congedo per cure.
• Il congedo non si somma al periodo di comporto
• Il congedo viene retribuito come la malattia

Congedo per cure per gli invalidi
Art. 7 Dlgvo 18/07/2011
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta.
3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa.
4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

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