venerdì 26 luglio 2013
UN PASSO IN AVANTI VERSO LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
Segnaliamo il via libera al congedo parentale su base oraria da parte del Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n. 25/2013 avanzato da CGIL, CISL e UIL.
Il pronunciamento concede alla contrattazione collettiva di II livello di disciplinare le modalità di fruizione del congedo a ore previsto dall’art. 1, comma 339, L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).
Il Ministero, nella risposta all’istanza posta da Cgil Cisl e Uil, ha chiarito che «non vi sono motivi ostativi a un’interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare “le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 [dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001] su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa” possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello».
Il congedo su base oraria permette di fruire dei congedi che un genitore lavoratore può richiedere frazionandoli in ore anziché in giorni a tempo pieno, rendono più flessibili le interruzioni di lavoro volte a conciliare lavoro e famiglia e, non trascurabile, a favorire una più sostenibile redistribuzione del reddito e parzialmente risolvendo in molti casi i problemi del rifiuto del part time.
Il dubbio nasceva dalla mancata definizione delle procedure operative, che si interpretava fossero rinviate esclusivamente ai contratti collettivi nazionali, con accordi firmati da sindacati e imprese, per ogni singola categoria lavorativa.
Invece il Ministero ha chiarito che il D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità…) all’art. 32, comma. 1-bis , e come inserito dall’art. 1, comma. 339, lett. A, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Legge di stabilità 2013), fa riferimento semplicemente ad una contrattazione “di settore”. Spiega il Ministero: «nello stesso D.Lgs. n. 151/2001, il “settore” è, peraltro, in più occasioni utilizzato, da un lato, per distinguere l’applicabilità degli istituti relativi ai riposi, permessi e congedi per ciò che attiene al settore pubblico e privato; dall’altro per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa ad un determinato “settore produttivo”: si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 78, comma 2 (pubblici servizi di trasporto e settore elettrico), all’art. 79, comma 1, lett. a) (settore dell’industria, del credito, delle assicurazioni, dell’artigianato, marittimi, spettacolo).
Sotto la risposta del Ministero all’interpello 25/2013
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/25-2013.pdf
Camera del Lavoro di Milano
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