martedì 9 luglio 2013

PRINCIPALI MODIFICHE A CARICO DELLE NORME CHE REGOLANO IL MERCATO DEL LAVORO, INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 28 GIUGNO 2013 “PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI”.



Vengono individuate risorse a sostegno della decontribuzione a favore dei datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni durante il periodo 28 giugno 2013 – 30.06. 2015, purché rientranti in almeno una delle categorie elencate:



• disoccupati da almeno sei mesi;



• privi di diploma di scuola media superiore o professionale;



• che vivano soli con una o più persone a carico.



Per poter accede all’incentivo – che è pari a 1/3 delle retribuzione fino ad un massimo di 650 euro mensili e per 18 mesi - le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e devono produrre un saldo occupazionale positivo (significa che l’occupazione aziendale deve risultare complessivamente incrementata e non solo quella riferita agli assunti a tempo indeterminato).

Anche le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani, aventi le medesime caratteristiche, ma già in servizio presso le stesse aziende a tempo determinato danno luogo allo stesso incentivo, ma per soli 12 mesi e a condizione che la trasformazione determini, in ogni caso, una nuova assunzione per poter dimostrare il saldo occupazionale positivo.

Per finanziare le misure occorre che le regioni procedano alla “riprogrammazione” delle risorse già destinate dai fondi strutturali della Comunità Europea 2007 – 2013 (500 milioni per le otto regioni del sud: Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise e Basilicata e 294 milioni per le restanti regioni), consentendo l’incremento delle medesime con risorse proprie.

Sui contratti a termine, si reintroducono, con effetto immediato, le vecchie pause tra un contratto e l’altro: 10 o 20 giorni, rispettivamente, per i contratti di durata inferiore o superiore ai sei mesi (erano, sempre rispettivamente, di 60 e 90 giorni).



Si da mandato a estendere l’acausalità, oltreché per il primo contratto fino a 12 mesi già previsto dalla Legge 92 /2012, anche per tutte le forme indicate dalla contrattazione, anche aziendale e a prescindere dal limite già previsto del 6%.Lo stesso contratto acausale può essere prorogato fino a 24 mesi.

Per il lavoro intermittente, si introduce il limite di 400 giornate nel triennio, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, superato il quale il contratto si trasforma in tempo pieno e indeterminato.



Solo in apparenza irrilevante, ma in realtà significativa, è la modifica a carico delle collaborazioni coordinate continuative o a progetto nella parte in cui si afferma che l’esecutività e la ripetitività devono essere entrambe presenti (e non alternative come in precedenza previsto dalla Legge 92/13) per motivare la non genuinità di questa forma di lavoro.Sempre a proposito delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché a progetto, viene esteso l’obbligo di conferma delle dimissioni presso la DTL, con le stesse caratteristiche già in vigore per le altre forme di lavoro subordinato.





Camera del Lavoro Metropolitana

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