Il documento del 28 giugno 2011 firmato da sindacati e imprese
Le parti premesso che
- è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- è obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l'occupazione e le retribuzioni;
- la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire le diversità della qualità del prodotto e quindi la competitività dell'impresa;
- la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attività delle imprese ed alla crescita di un'occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori,
tutto ciò premesso le parti convengono che
1. ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall'INPS tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
3. la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge;
4. i contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti;
5. in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art.19 della legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda. Ai fini di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;
6. i contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale operanti all'interno dell'azienda e non per i singoli lavoratori;
7. i contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo
interconfederale, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro. Le intese modificative così definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel presente accordo;
8. le parti con il presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure - che già hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede aziendale.
Intesa CGIL-CISL-UIL su accordi sindacali con valenza generale
Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle Segreterie e dibattute negli organismi direttivi interessati, i quali approvano le piattaforme da sottoporre successivamente alla consultazione dell'insieme dei lavoratori e dei pensionati.
Tutto il percorso negoziale dalla piattaforma alla firma è accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica con gli iscritti e assemblee di tutti i lavoratori e i pensionati.
Le Segreterie assumono le ipotesi di accordo e le sottopongo alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per la firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata tra tutti i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati, come già avvenuto nel 1993 e nel 2007.
Accordi di categoria
Le Federazioni di categoria nel quadro delle scelte di questo documento, definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali, al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratici. Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle piattaforme che per l'approvazione delle ipotesi di accordo.
Queste intese potranno prevedere momenti di verifica per l'approvazione degli accordi mediante il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori in caso di rilevanti divergenze interne alle delegazioni trattanti.
Le categorie definiranno, inoltre, regole e criteri per le elezioni delle RSU e per la consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici per gli accordi di II livello.
2 commenti:
Dopo questa firma mi sa che disdico l'iscrizione alla CGIL.
Ora mi chiedo ,visto che ci dovrà essere un taglio del 10% del personale in tre anni (pensate che basti verona? o i pensionandi?illusi.....),che strumenti ci rimangono per tutelare il nostro lavoro?
La leccata ,la strisciata , lo stacanovismo ,altre idee...
Dopo la fusione delle società non c'è ancora stata una fusione del personale reale,sembriamo sempre ex-infotec,ex-nrg, ex-ricoh point, questo porta a tensioni per disparità di trattamento economico e di mansioni.. L'azienda e i sindacati sembrano, a mio parere, non fare molto in tal senso: "che si scannino tra di loro ci facilitano la cosa....".
Il parco impiegati sta invecchiando ,cercate di non ammalarvi, anche la mutua è cambiata.
Ci sono ancora filiali che hanno RSA precedenti alla fusione ,quindi non rappresentative dello stato attuale dell'azienda.
P.S. Non ricominciamo con la storia dell'anonimato,solo chi ha il culo ben coperto può scrivere il suo nome in chiaro.(alla faccia della democrazia...) tutto il resto è aria fritta e bambinate.
Grazie per il tempo dedicato. ANONIMO VENEZIANO.
Con Susanna Camusso, dopo giornate intense per un accordo (lei precisa: «Ipotesi di accordo») che, come molti sottolineano, rimette la Cgil al centro della scena evitando la deriva verso il «bipolarismo sindacale». Un successo politico, è un complimento, che consola della stanchezza, mentre piovono durissimi attacchi dai compagni della Fiom. Critiche attese, perché la discussione è stata dura anche nei giorni passati.
Che cosa dice Susanna Camusso ai compagni della Fiom?
«Che dopo le emozioni, è bene per tutti ricominciare a fare i sindacalisti e a leggere, come sappiamo noi sindacalisti, le carte».
le carte riveleranno qualcosa di positivo?
«Le carte diranno che si è raggiunta, appunto, una ipotesi di accordo, che ripartendo dalle regole ricompone una divisione, anche di fronte a diversità di opinione tra le organizzazioni. Che non si rompe… un risultato positivo. Ed è una ipotesi d’accordo che ribadisce il valore decisivo del contratto nazionale, mentre stavamo assistendo alla moltiplicazione di accordi separati e di contratti aziendali sostitutivi del contratto nazionale. Rimettiamo al centro il contratto nazionale, sostenendo che la contrattazione collettiva aziendale, si fa, quando si fa per le materie delegate, ad esempio in tema di organizzazioni del lavoro, d’intesa tra tutte le organizzazioni sindacali. Abbiamo bloccato una deriva nel segno della deregulation, della destrutturazione dei contratti nazionali. Questa ipotesi di accordo ristabilisce la gerarchia delle fonti e cioè che il contratto nazionale determina ciò che può succedere negli altri livelli di contrattazione. Si afferma anche che in attesa dei rinnovi dei contratti nazionali sono possibili intese, ma solo adattative e solo se c'è il consenso non soltanto delle rappresentanze sindacali ma anche delle organizzazioni territoriali firmatarie di questo accordo. E per replicare poi alle perplessità espresse dalla Fiom in merito alla possibilità della Fiat di utilizzare questa ipotesi d’intesa, dirò, come è stato accertato, che non c’è nulla di retroattivo e che comunque le intese modificative non toccano i diritti dei lavoratori». (...)
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