Cos’è la messa in mobilità?Con il termine mobilità oggi si indica il licenziamento collettivo, che l'imprenditore può adottare in presenza delle due seguenti condizioni, previste dalla legge 223/91. La prima ricorre allorquando l'imprenditore, che ha già in atto sospensioni dal lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ritenga di non poter attuare il risanamento o la ristrutturazione necessari al superamento della Cassa. La seconda si verifica allorquando l'imprenditore, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando lo stesso intenda cessare l'attività.
In entrambi i casi, l'imprenditore deve preventivamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati maggiormente rappresentativi. L’informazione deve riguardare i motivi che impediscono l'adozione di strumenti alternativi al licenziamento e le misure eventualmente programmate per ridurne l'impatto sociale. A richiesta del sindacato, all'informazione dovrà seguire un esame congiunto, all'esito del quale le parti possono raggiungere un accordo, che individui - tra l'altro - i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in maniera diversa da quelli indicati dalla legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze aziendali). Le violazioni della descritta procedura sindacale comportano l'inefficacia del licenziamento, con obbligo di reintegrare i lavoratori nei rispettivi posti di lavoro.
A seguito della messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un'apposita lista, che gli garantisce un accesso al lavoro agevolato. Inoltre, il datore di lavoro ha la possibilità di assumere a termine, per non più di 12 mesi, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Il lavoratore in mobilità ha il diritto di percepire l'indennità di mobilità, a condizione che abbia almeno 12 mesi di anzianità aziendale (di cui 6 di lavoro effettivamente prestato), e sempre che il suo datore di lavoro rientri nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (in sintesi, si tratta delle imprese di maggiori dimensioni). Ricorrendo queste condizioni, il lavoratore ha il diritto di percepire una indennità pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale per 12 mesi; l'indennità viene corrisposta per 24 o 36 mesi a seconda che il lavoratore abbia compiuto i 40 o, rispettivamente, i 50 anni ma, in questi casi, l'indennità è ridotta all'80% a far tempo dal tredicesimo mese. Nelle aree di maggiore tensione occupazionale, i termini sopra indicati sono superiori: l'indennità spetta per 24 mesi o, per chi abbia compiuto 40 o 50 anni, per 36 o 48 mesi; anche in questo caso, però, a far tempo dal tredicesimo mese l'indennità è corrisposta all'80%.
Cassa Integrazione guadagni Tra i più importanti ammortizzatori sociali italiani, la Cassa Integrazione è un intervento di sostegno per lavoratori di aziende in difficoltà.
La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio dell'industria (escluso l'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti, del settore edile e dell'agricoltura (per eventi metereologici). L'ente competente in materia di CIGO è l'INPS.
La cassa integrazioni guadagni straordinaria (CIGS) è concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, ecc., alle imprese industriali con più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50, e alle aziende dell'editoria. Entrambi gli istituti garantiscono ai lavoratori messi in cassa integrazione, cioè temporaneamente sospesi dal lavoro, un sostegno al reddito.
La Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione è l'ufficio del Ministero del Lavoro preposto all'istruttoria delle istanze presentate dalle aziende per usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
Con contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.
La legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della C.I.G.S., di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla predetta legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è attualmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 608/96, pari al 60% del medesimo trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, ai sensi della legge 863/84, e può essere prorogato, ai sensi della legge n.48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno (D.P.R. 218/78 e successive modificazioni) e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.
5 commenti:
ma vi siete resi conto che stanno facendo una campagna contro gli ex ricoh?
alle riunioni indette per fare il "punto sulla situazione" non fanno che ripetere: i dipendenti NRG sanno lavorare, hanno produttività più alta e tempi di intervento migliori ecc.ecc. questo davanti ad una platea composta da dipendenti di diversa provenienza: STANNO CERCANDO DI GIUSTIFICARE UNA IMMINENTE PULIZIA ETNICA DI LAVORATORI EX RICOH?
Ma non possiamo proprio farci niente?
Ti ricordo , se te ne sei dimenticato o fai finta di nulla , che nella passata precedente , la pulizia etnica , come la chiami tu , fino a prova contraria e' toccata a un buon numero di dipendenti EX NRG .... per cui non fare il sobillatore.....
Scusate dobbiamo superare questa logica...Non dobbiamo cascarci dentro come entrambi i precedenti interventi hanno evidenziato. E' sempre stato così il "dividi et impera" l'hanno sempre usato in piccola o larga scala. Evitiamo di scannarci su motivi, che sicuramente ci sono, di differenza di modo di lavorare, questi dipendono unicamente da scelte del management allora in carica, nulla ne possono i singoli lavoratori. Non sono certo i lavoratori a scegliere il modello organizzativo della nuova società purtroppo (sic!). Allora partendo dalla consapevolezza che TUTTI siamo nella medesima situazione affrontiamo insieme quello che sarà (nessuno deve sentirsi privilegiato dalla sua provenienza). Spero che i sindacati, almeno loro non partano da presupposti sbagliati nell'affrontare i prossimi incontri, anche considerando quelle situazioni che, non per cattive intenzioni, non hanno mai avuto una copertura sindacale.
Tranquilli che ora la pulizia etnica riguarderà alla grande noi Infotec!
Una cosa è certa tra numero di dipendenti ex Ricoh e ex NRG
il numero di dipendenti era 4 a 1 per NRG, aimè se Gurdiamo anche i vecchi fatturati invece era 4 a 1 per Ricoh.
Insomma Ricoh con 1\4 di persone in meno fatturava 4 volte di più.....con meno dirigenti meno quadri ecc... ma come la mettiamo???
SE Dovessi decidere io chi tenere o su chi puntare......
Dopo questa riflessione posso dire che oggi siamo tutti nella stessa barca, speriamo che almeno il timone lo porti una persona che non pensi troppo alla sedia...ma alla vela,,,,,
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