lunedì 23 novembre 2009

Dopo 60 giorni di assenza continuativi per motivi di salute(infortunio o malattia)è obbligatoria visita da parte del medico competente.

AAA attenzione dopo 60 giorni di assenza continuativi per motivi di salute
(infortunio o malattia)è obbligatoria visita da parte del medico competente.

L’art 41 del Dlvo 81/08 (sorveglianza sanitaria) è stato modificato dal Dlgvo 106/09 con l’inserimento di delle lettere e bis), e ter) sotto riportate:

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

L’applicazione di tale norma porterà ad una serie di problemi legati alla sua interpretazione della norma da parte delle aziende. Saranno necessarie precise procedure per evitare problemi relativi alla retribuzione delle giornate che intercorrono tra la fine del periodo di assenza per infortunio o malattia, la visita del medico competente e il successivo rientro al lavoro.
Al momento possiamo dare queste indicazioni:
1. la possibilità di visita da parte del medico competente è prevista solo per i lavoratori per cui sia prevista l’idoneità alla mansione e la conseguente sorveglianza sanitaria
2. è obbligo del datore di lavoro garantire l’effettuazione della visita da parte del medico competente prima di riammettere in servizio il lavoratore. Il periodo tra fine certificato malattia/infortunio e rientro al lavoro è a carico dell’azienda.
3. In nessun caso vanno accettate forzature, da parte dei datori di lavoro, finalizzate all’utilizzo di ferie, permessi, ulteriori certificati di malattia in attesa della visita dal medico competente.
4. la norma prevede la visita per mansioni soggette a sorveglianza sanitaria per cui non è detto che il datore di lavoro non riammetta in servizio un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria facendogli svolgere, in attesa della visita dal medico competente, mansioni per cui non sia prevista idoneità alla mansione.
5. in caso di comportamenti difformi da quanto sopra avvertire immediatamente il proprio rappresentante sindacale o RLS

FILCAMS CGIL MILANO/LOMBARDIA

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Il periodo tra fine certificato malattia/infortunio e rientro al lavoro è ASSENZA GIUSTIFICATA! (fonte Ispettorato del Lavoro)

Anonimo ha detto...

e se uno non fa la visita che succede

Anonimo ha detto...

E se dopo questa visita vengo date delle limitazioni in ambito lavorativo, cosa succede? possono licenziarti?

Anonimo ha detto...

Nel mio ospedale dei colleghi riferiscono che sono rientrati a lavorare dopo 60 70 gg senza passare dal medico competente....
nrlcsscr

nico86 ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.