giovedì 18 giugno 2015

Jobs act, controlli su Pc e telefonini anche senza ok lavoratori.


Dichiarazione stampa Serena Sorrentino (Segretaria nazionale Cgil)

Roma, 17 giugno -

Sui controlli a distanza siamo al colpo di mano. Intanto non è mai stato
detto che nel decreto "semplificazioni" sarebbe entrata la norma sul
controllo a distanza dei lavoratori, dall'altro il modo in cui è
formulato e la relazione illustrativa pongono un punto di arretramento
pesante rispetto al precedente art 4 legge 300, cioè che non occorrerà
più l'autorizzazione sindacale o delle direzioni territoriali del
ministero per l'assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati
dallo stesso lavoratore per la prestazione lavorativa pur se da questi
derivi la possibilità di controllarlo ( dal telefono la tablet al pc al
gps a qualsiasi strumento che abbia un microchip!).

Non solo daremo battaglia in parlamento, verificheremo con il garante
della privacy se ciò è consentibile anche alla luce della
raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che
mira a proteggere la privacy dei lavoratori di fronte ai progressi
tecnologici che permettono ai datori di lavoro di raccogliere e
conservare ogni tipo di informazione.

In un qualsiasi tribunale italiano si potrà invocare la raccomandazione
che prevede limiti ferrei su qualsiasi tipo di controllo operato nei
confronti dei dipendenti, sulla raccolta e l'utilizzo di tutti i loro
dati personali. Viene cosi stabilito che ai datori di lavoro è vietato
usare qualsiasi tecnologia al solo scopo di controllare le attività e i
comportamenti dei dipendenti, e degli ambienti in cui operano.

Così come il limite dell'informativa al dipendente dei dati relativi al
controllo e videosorveglianza utilizzati " ad ogni fine" connesso al
rapporto di lavoro basti a sancirne l'utilizzo da parte dell'impresa è
in contrasto con il principio di riservatezza e della stessa
raccomandazione del consiglio d'europa.

Il nuovo statuto dei lavoratori sarà l'occasione nella quale tutelare
oltre le previsioni della legge 300 che difenderemo perchè sino ad oggi
è stata efficace anche i risvolti derivanti dalla tutela della privacy
rispetto ai cambiamenti tecnologici.


1 commento:

Rsu Ricoh ha detto...

http://www.jobsnews.it/2015/04/raccomandazione-del-consiglio-deuropa-sulla-protezione-dei-dati-dei-dipendenti-il-governo-italiano-la-firma-ma-il-jobs-act-prevede-il-contrario/
I punti chiave della nuova Raccomandazione

AI dipendenti deve essere riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali che il datore di lavoro ha raccolto e conservato, e il diritto ad essere informati sulla loro fonte e sulle finalità della raccolta dei dati. Ad essi va riconosciuto anche il diritto alla rettifica dei dati raccolti se fossero inaccurati e se siano stati raccolti con procedure e modalità contrarie alla legge. Inoltre, il testo della Raccomandazione rivolge agli stati membri alcuni indirizzi specifici a proposito di specifiche forme di raccolta e conservazione de i dati. Tra questi: 1. Quando si controllano le pagine Internet o Intranet visitate dai dipendenti, i datori di lavoro devono dare preferenza a misure preventive, come l’uso dei filtri che consentano di prevenire operazioni particolari; 2. L’accesso da parte dei datori di lavoro alle comunicazioni elettroniche professionali dei loro dipendenti può avvenire solo quando questi ultimi siano stati informati in anticipo di questa possibilità e a fini di sicurezza o per altre ragioni legittime. Le comunicazioni elettroniche private sui luoghi di lavoro non devono essere monitorate in nessun caso; 3. L’uso dei sistemi informativi, tra cui la videosorveglianza, per controllare attività e comportamenti dei dipendenti non è ammessa per principio. Si può ammettere in casi eccezionali, e a condizioni estremamente rigorose; 4. La raccolta e la conservazione dei dati biometrici, come le impronte digitali o gli schemi facciali, vanno consentite solo se è necessario proteggere i legittimi interressi del datore di lavoro, dei dipendenti o di parti terze, e solo se non esistano altri mezzi intrusivi disponibili; 5. Ai dipendenti va garantito il diritto di accesso ai dati di valutazione, ivi compresi quelli relativi alla valutazione delle prestazioni, della produttività o delle capacità; 6. Non si possono processare i dati genetici per determinare le capacità professionali del dipendente o di chi chiede un lavoro. In circostanze eccezionali e nei casi previsti dalla legge, ciò può essere reso possibile; 7. Nessun dato sanitario processato dal datore di lavoro deve essere direttamente collegato alle capacità di un dipendente nell’esercizio dei suoi doveri professionali.