L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori afferma che il licenziamento è valido se avviene per giusta causa o giustificato motivo. In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l'illegittimità dell'atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio, o un'indennità crescente con l'anzianità di servizio. Il lavoratore può presentare ricorso d'urgenza e ottenere la sospensione del provvedimento del datore fino alla conclusione del procedimento, della durata media di 3 anni. Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere se riassumere il dipendente o pagargli un risarcimento. Può quindi rifiutare l'ordine di riassunzione conseguente alla nullità del licenziamento. La differenza fra riassunzione e reintegrazione è che, nel primo caso, il dipendente perde l'anzianità di servizio e i diritti acquisiti col precedente contratto (tutela obbligatoria).”
Occorre fare una premessa storica, relativa all'approvazione della legge 300, proposta già da Di Vittorio nel 1952 e ripresa nel 1969, dal Ministro del Lavoro Socialista Giacomo Brodolini. Egli pretese dal governo democristiano Rumor,l'approvazione del disegno di legge n. 300, approvato poi dal Parlamento, il 20 maggio del 1970.
Va anche ricordato che il potere di licenziamento del datore di lavoro, prima del 1970, nei confronti del dipendente era assoluto . Nessuna tutela quindi esisteva per un prestatore d'opera al fine di salvaguardarlo da provvedimenti punitivi ingiusti, quali: appartenenza al sindacato, partecipazione a uno sciopero, discriminazione salariale, adesione a partiti politici non graditi al titolare dell’azienda.
In concreto, dal 1970, la tutela del lavoratore, attraverso strumenti di rappresentanza nel posto di lavoro, fu una conquista che contribuì a creare un clima di collaborazione tra impresa e sindacato, agevolando crescita produttiva e miglioramento delle condizioni umane, contrattuali, rispetto della dignità della persona. Conquiste di civiltà che sono il frutto di dure lotte sindacali e sacrificio di vite umane.
La discussione sul modello di Flexicurity scandinavo, pone l'accento su una riforma della disciplina del licenziamento individuale, dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori. già oggetto di un referendum abrogativo, promosso da Pdl e Radicali, respinto a larga maggioranza dal 66% dei votanti.
Il progetto di riforma in discussione alla Camera, prevede che il datore, qualunque sia la dimensione dell'azienda, possa licenziare per giustificato motivo oggettivo, per motivazione economico-organizzativa, SENZA ALCUN ONERE DELLA PROVA. La riforma prevede l'introduzione di una causa di licenziamento individuale, che non può essere sindacata dai giudici del lavoro, e che dunque fornisce un pretesto, una libertà di licenziamento de facto nelle aziende che hanno più di 15 dipendenti.
Attualmente il licenziamento collettivo prevede una soglia minima di 4 persone in 120 giorni per configurarsi come tale, e, in ogni caso, non permette al datore di scegliere le persone da licenziare, vincolandolo a rispettare un criterio oggettivo, basato sull'anzianità di servizio e il carico famigliare dei dipendenti.
RSU RICOH ITALIA
Nessun commento:
Posta un commento